Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali per i condannati per mafia e terrorismo in regime alternativo alla detenzione

“Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione.”

Così si apre il comunicato stampa della Corte costituzionale, a seguito del deposito, il 2 luglio 2021, della sentenza n. 137. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2, comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei condannati per tali gravi reati che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, pronunciata dallo stesso Ente erogatore. Difatti, la Corte sottolinea che “è pur vero che i condannati per i reati di cui all’art. 2 comma 58 della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.”

Sulla scorta delle argomentazioni sviluppate, ad avviso della Corte, risulterebbe oltretutto violato il principio di ragionevolezza nella misura in cui lo Stato valuterebbe un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione ma – di fatto – lo priverebbe dei mezzi per vivere quando, in virtù dello stato di bisogno, questi sarebbero ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali. Pertanto, e lucidamente, l’illegittimità della revoca è resa urgente dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che – si ricorda – deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

Qui il testo della sentenza.

 

Angelica Abate

Contributi simili

Stefano Anastasìa – “Le pene e il carcere”, Mondadori 2022

Si segnala il libro di Stefano Anastasia, “Le pene e il carcere“, edito da Mondadori. Dalla descrizione: Necessità e forme…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

Detenuti al 41-bis: è legittimo il divieto di utilizzare strumenti manuali da taglio

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 31 marzo 2021, n. 21349  La vigente Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 10.1, relativa…

Leggi tutto...

29 Luglio 2021

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Cosima Buccoliero con Serena Uccello – “Senza sbarre – storia di un carcere aperto”, Einaudi 2022

Si segnala l’opera di Cosima Buccoliero con Serena Uccello, “Senza sbarre – storia di un carcere aperto“, edito da Einaudi.…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

Carceri, la perenne sconfitta

Si segnala l’articolo e il podcast di Conchita Sannino apparso su La Repubblica il 29 dicembre scorso, in cui viene analizzata la complessa e difficile situazione carceraria nei due anni dell’emergenza pandemica, le storture che non si sono riuscite a sanare, le violenze e le sconfitte della gestione.…

Leggi tutto...

1 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter